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Pranzi di lavoro più costosi col nuovo regime

di Renato Portale

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29 Agosto 2008

I professionisti e le aziende con un numero rilevante di dipendenti in trasferta avranno vantaggi fiscali dalla detrazione integrale dell'Iva per le spese alberghiere e di ristorazione. Al contrario, le imprese con pochi dipendenti che operano fuori sede e che nel 2009 sosterranno rilevanti spese alberghiere e di ristorazione a favore di soggetti terzi (clienti, fornitori eccetera), nonché per pranzi e cene di lavoro, potranno sopportare un maggior onere fiscale dalle nuove norme introdotte dal decreto legge 112/2008, i cui effetti non sono coincidenti nel tempo ma sono stati diversificati ai fini dell'Iva (1° settembre 2008) e delle imposte dirette (1° gennaio 2009).

I pro e i contro
La limitazione al 75% della deduzione dei costi, in vigore dal 1° gennaio 2009, ha l'obiettivo di evitare perdite di gettito per l'Erario, ma la compensazione tra la maggior Iva detratta e i minori costi dedotti non opererà per tutti allo stesso modo. Chi si avvantaggerà saranno certamente i professionisti, che continuano a mantenere il limite di deducibilità del 2% dei compensi, e le imprese che non hanno alcuna riduzione per le spese di vitto e alloggio dei dipendenti in trasferta. Sicuramente svantaggiati, invece, i contribuenti minimi e, in genere, chi ha dei limiti alla detrazione Iva per effetto del pro-rata nonché le imprese se sostengono rilevanti costi per cene e pranzi di lavoro e per i pernottamenti in hotel. Per i contribuenti minimi, la detrazione dell'Iva non avrà alcun effetto e non potrà bilanciare la riduzione del costo deducibile, così come per le agenzie di viaggio che, determinando l'imposta con il metodo "base da base", non avranno alcun vantaggio dalla detraibilità dell'Iva.
Anche i soggetti non residenti potranno beneficiare a pieno della nuova norma e chiedere il rimborso dell'Iva attraverso l'identificazione diretta, il rappresentante fiscale o la procedura prevista dall'articolo 38-ter del Dpr 633/72. Il maxiemendamento del Governo ha inserito all'articolo 83 del Dl 112/2008 i commi da 28-bis a 28-quinquies, rimodulando l'articolo 19-bis 1, comma 1, lettera e) del Dpr 633/72 e consentendo la piena detraibilità per le somministrazioni di alimenti e bevande e le prestazioni alberghiere.

Più adempimenti
Prima dell'intervento legislativo l'Iva relativa alle prestazioni alberghiere e alle somministrazioni di alimenti e bevande era detraibile solo se le stesse venivano fruite in occasione della partecipazione a convegni o a congressi. Da lunedì prossimo, dopo la soppressione della prima parte della lettera e) dell'articolo 19-bis 1 del decreto Iva, l'imposta addebitata sui servizi alberghieri e di ristorazione sarà totalmente detraibile, ovviamente se inerente all'attività di impresa o di lavoro autonomo esercitata. Gli operatori del settore vedranno quindi aumentati i propri adempimenti fiscali in quanto sempre più spesso i loro clienti richiederanno l'emissione di una fattura, invece dello scontrino o della ricevuta fiscale, che consenta la detrazione dell'Iva.

Gli svantaggi
Le persone fisiche che esercitano attività d'impresa e di arti o professioni che dal 1° gennaio di quest'anno applicano il regime dei minimi, avendo realizzato nel 2007 ricavi o compensi non superiori a 30mila euro, non avranno alcun beneficio da questa norma in quanto per essi la detrazione Iva è preclusa. Dal prossimo anno, invece, potrebbero essere danneggiati ai fini delle imposta dirette per effetto della riduzione della deduzione dei costi per alberghi e ristoranti a meno che non optino per il regime normale di applicazione delle imposte.

I non residenti
I soggetti non residenti e senza stabile organizzazione in Italia utilizzeranno a pieno questa nuova norma senza subire alcune penalizzazione ai fini delle imposte dirette. Essi, se titolari di partita Iva per identificazione diretta o con rappresentante fiscale, potranno detrarre il 100% dei costi sostenuti e chiedere l'eventuale rimborso ai sensi dell'articolo 38-bis del Dpr 633/72, ovvero potranno presentare istanza all'ufficio di Pescara ai sensi dell'articolo 38-ter. Ciò potrebbe essere un ulteriore beneficio per gli operatori del settore che operano nel comparto del turismo.

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